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Bande musicali cittadine, b. n. 6, Banda municipale 1982-83, Scioglimento B. Municip. e Istituzione di un centro bibliot. musicale [cartella rossa]

 

CAPO V

 

Della disciplina

 

Art. 36

 

I bandisti, per quanto riguarda gli obblighi di servizio e la disciplina in genere e per qualsiasi rapporto inerente al servizio, dipendono dal Direttore della Banda, e sono sempre tenuti alla osservanza della via gerarchica.

 

Art. 37

 

I componenti la Banda non possono addivenire ad alcun contratto con imprese di teatri e di pubblici spettacoli, né con chicchessia, se non con la condizione seguente: «Salvi i miei impegni come dipendente del Comune ed appartenente alla Banda Municipale di Venezia».

Il Direttore è autorizzato a richiedere al bandista, ogni qualvolta lo ritenga necessario, ai fini della disciplina, la prova scritta d’aver osservata la predetta prescrizione.

I componenti la Banda non possono poi in via assoluta, salvo siano comandati dal Comune, far parte di altra banda musicale costituita in via permanente o transitoria.

 

Art. 38

 

Per ciascun componente la Banda, il Direttore dovrà compilare ogni anno le note caratteristiche in base al rendimento artistico ed alla condotta tenuta. Le note di qualifica vengono comunicate agli interessati.

Al Direttore la nota di qualifica è assegnata dal Segretario Generale del Comune su parere dei Direttore B.A.I.

 

Art. 39

 

Il bandista che si creda leso nei suoi diritti, può avanzare reclamo scritto, seguendo la via gerarchica.

Sono vietate le domande ed i reclami collettivi.

 

Art. 40

 

Nessun bandista può assentarsi da Venezia senza aver prima ottenuto l’assenso del Direttore o di chi lo sostituisce.

Pel Direttore l’assenso dovrà essere chiesto al Podestà, attraverso la Direzione B.A.I.

 

Art. 41

 

L’esenzione del bandista, dalle prove e dal servizio per un solo concerto o per più concerti che siano fissati per lo stesso giorno, potrà esser concessa dal Direttore della Banda sotto la sua responsabilità.

L’esenzione dal servizio per più giorni, giustificata da gravi ed eccezionali motivi, potrà essere concessa, in seguito e domanda scritta dell’interessato, dal Podestà udito il parere del Direttore della Banda.

I bandisti non potranno chiedere esenzioni dai servizi o dalle prove per attendere ad incarichi estranei alla Banda stessa.

 

Art. 42

 

Il bandista che, per ragioni di salute, non può intervenire alle prove o ai concerti, è tenuto a darne tempestiva notizia al Direttore, producendo un certificato medico.

Il bandista che non interviene alla prova o al concerto senza darne preventivo avviso al Direttore è tenuto ad indennizzare il Comune dei presunti danni subiti nella misura seguente:

a) per la prova una giornata di assegni;

b) per il concerto tre giornate di assegni.

Tali trattenute andranno ad incrementare la Cassa «Mario Alverà» per la concessione dei prestiti ai dipendenti comunali.

Il Direttore, non oltre il giorni successivo all’avvenuta assenza, informerà il Comune perché sia proceduto a carico del colpevole alle trattenute corrispondenti.

Il rimborso di cui sopra non elimina il procedimento disciplinare.

 

Art. 43

 

L’intero Corpo Musicale godrà di una licenza annua di giorni trenta, dal 16 dicembre al 15 gennaio.

Oltre tale licenza ordinaria, il Podestà potrà concederne al Direttore e Vice Direttore qualche altra di breve durata purché sia conciliabile col servizio della Banda.

 

DISPOSIZIONI FINALI

 

Art. 44

 

Per tutto quanto non sia previsto dal presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme del regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune.