Bande musicali cittadine, b. n. 6, Banda municipale 1982-83, Scioglimento B. Municip. e Istituzione di un centro bibliot. musicale [cartella rossa] |
CAPO IV
Dell’uniforme e degli strumenti
Art. 30
I componenti il Corpo Bandistico fanno uso delle tenute ordinarie: invernale ed estiva.
La invernale è così composta: cappotto, giubba, pantaloni e berretto di panno nero. Camicia e colletto bianco, cravatta nera e scarpe nere.
La tenuta estiva consta di: giubba, pantaloni e berretto di tela bianca. Camicia e colletto bianco, cravatta nera, scarpe bianche.
Il modello delle divise, coi relativi fregi, è stabilito dal Podestà.
È vietato a tutti i componenti il Corpo Bandistico di modificare in qualsiasi modo le divise, le quali devono pertanto sempre corrispondere al modello stabilito.
Art. 31
Ogni bandista deve essere provvisto di una uniforme invernale e di due estive. L’uniforme invernale ed una delle due estive – limitatamente al cappotto, giubba, pantaloni e berretto – sono dal Comune fornite al bandista gratuitamente la prima volta; a intero carico del bandista resterà invece l’onere per la fornitura e rinnovazione della seconda uniforme estiva.
Art. 32
Le uniformi vengono successivamente rinnovate: ogni quattro anni quelle estive, ogni sei la invernale, ogni otto anni il cappotto.
La rinnovazione ha luogo a cura del Comune; il bandista vi concorre nelle seguenti misure:
a) per le uniformi fornitegli la prima volta gratuitamente: mediante la trattenuta di Lire 100 annue, in rate mensili eguali;
b) per la seconda uniforme estiva, con l’intero costo della stessa, da rimborsare in quarantotto rate mensili.
Il Comune conserva la proprietà delle uniformi ed ogni singolo ha l’obbligo di tenerle in perfetto ordine, a proprie spese: ove fosse necessario, potrà provvedere il Comune addebitando la spesa al bandista.
Art. 33
Nei periodi maggior caldura, il Direttore è autorizzato a disporre che tutti i bandisti restino, durante i concerti, a capo scoperto.
Art. 34
All’acquisto dello strumento ed alla conservazione dello stesso in perfetta efficienza provvede il bandista a proprie spese.
All’atto dell’assunzione in servizio il bandista dovrà essere in possesso di uno strumento di pieno gradimento del Direttore.
Eccezionalmente il Comune potrà, a richiesta del bandista in pianta stabile, provvedere direttamente all’acquisto della strumento.
In tal caso sarà previamente sentito il parere del Direttore sulla idoneità della Ditta presso la quale il bandista intende rivolgersi per la fornitura. Il bandista verrà sottoposto ad una trattenuta mensile sul suo assegno, corrispondente al 5% del costo dello strumento, il quale, fino a che non sia totalmente pagato, resterà di proprietà del Comune, verso il quale il bandista risponderà della regolare tenuta e conservazione.
Art. 35
Il bandista che cessi di far parte del Corpo musicale è tenuto a consegnare al Comune, che ne diverrà il proprietario, le divise e l’istrumento acquistati con l’intervento del Comune stesso, quando il relativo debito non fosse ancora estinto; a meno che il bandista non preferisca di saldare immediatamente il proprio debito e ciò solo nei riguardi dello strumento.