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Bande musicali cittadine, b. n. 6, Banda municipale 1982-83, Scioglimento B. Municip. e Istituzione di un centro bibliot. musicale [cartella rossa]

 

CAPO III

 

Del servizio

Art. 14

 

Il Direttore è responsabile dell’andamento artistico e disciplinare del Corpo Bandistico.

Egli è tenuto – previ accordi con la Direzione B.A.I. – ad approntare, ogni anno, tanti pezzi trascritti per banda, quanti sono necessari alla compilazione programma di uno dei comuni concerti eseguiti in pubblico (durata circa due ore) i quali resteranno acquisiti al repertorio musicale  della banda stessa.

Le spese di copiatura sono a carico del Comune.

La Direzione B.A.I. curerà l’osservanza della presente disposizione.

Ogni anno, al termine della stagione dei concerti, il Direttore presenterà al Comune, tramite la Direzione B.A.I., l’elenco particolareggiato delle nuove strumentazioni compiute, ed una relazione sull’andamento e l’attività del Corpo Musicale dell’annata. La Direzione B.A.I. accompagnerà detta relazione con le proprie osservazioni e proposte.

 

Art. 15

 

Il Vice Direttore ha l’obbligo di suonare un istrumento compreso nell’organico, coadiuva il Direttore nel regolare funzionamento artistico e disciplinare della Banda.

In modo particolare egli è tenuto:

 

a) – a fare le prove d’insieme e parziali, che saranno indicate dal Direttore;

b) – a curare la buona tenuta degli strumenti e della divisa;

c) – a vigilare sulla disciplina dei bandisti, sulla osservanza degli orari, sul modo di presentarsi in servizio per quanto riflette lo strumento e la divisa;

d) – ad indicare immediatamente al Direttore i nomi degli assenti alle prove ed ai concerti, salvo fargliene pervenire elenco scritto alla fine di ogni servizio.

 

Art. 16

 

In assenza del Direttore, la Direzione della Banda viene assunta dal Vice Direttore, secondo le disposizioni che di volta in volta gli verranno impartite.

 

Art. 17

 

Ogni bandista è tenuto ad eseguire anche una parte diversa da quella affidatagli in organico, qualora il Direttore lo ritenga necessario.

Se tale incarico si protrae, senza interruzioni, oltre trenta giorni, dopo tale periodo di tempo potrà essere corrisposto al bandista  l’assegno relativo al posto, che provvisoriamente ricopre.

 

Art. 18

 

I bandisti devono intervenire ai concerti nei giorni, luoghi ed ore fissati dal Comune.

 

Art. 19

 

I concerti d’obbligo annuali sono cento, che vengono normalmente distribuiti nel periodo dal 1° aprile al 15 novembre, secondo le prescrizioni che il Comune di regola impartirà al Direttore, settimana per settimana.

Verificandosene l’opportunità, potranno essere ordinati servizio di banda, anche negli altri mesi dell’anno.

 

Art. 20

 

La durata ordinaria di un concerto non potrà essere inferiore di due ore, né oltrepassare le ore due e mezza, dopo di che ogni ora successiva sarà valutata come mezzo concerto.

In occasione di cerimonie, anche se la durata fosse superiore a due ore e mezza, il servizio prestato sarà computato come un solo concerto.

 

Art. 21

 

In tutti i servizi i bandisti devono trovarsi al posto all’ora stabilita, anche se in caso di cattivo tempo, riparando, se il bisogno lo richieda, nel sito più vicino che sarà loro indicato. Trascorsa un’ora di attesa, persistendo il cattivo tempo, il Direttore della Banda, sotto la propria responsabilità, potrà sospendere il concerto.

Per i concerti in Piazza, il punto di riparo, per il caso di cattivo tempo, è quello delle Procuratie Vecchie; per i concerti da eseguire in altre località, il Direttore, indicherà di volta in volta il punto di ritrovo.

Il concerto, non sospeso entro le ore 15 del giorno in cui deve avere luogo, è conteggiato agli effetti del numero delle esecuzioni, cui la banda è tenuta ai sensi dell’art. 19 del presente regolamento.

Di ogni sospensione il Direttore informerà la Direzione B.A.I.

 

Art. 22

 

Per i concerti fuori obbligo, il Comune corrisponde un compenso globale di £. 2.000, - al lordo delle riduzioni e trattenute di legge.

Il 10% di tale compenso spetta al Direttore o a chi lo sostituisce, ed il rimanente va ripartito fra i bandisti partecipanti al concerto, in proporzione dei rispettivi assegni.

 

Art. 23

 

La Banda è obbligata a prestare servizio anche fuori del Comune, quando vi sia comandata. In tal caso il compenso sarà fissato di volta in volta dal Podestà, tenuto conto della durata del servizio e delle condizioni del luogo ove la Banda dovrà recarsi, restando a carico del Comune le spese per il trasporto.

 

Art. 24

 

La Banda potrà essere autorizzata dal Podestà ad eseguire concerti, anche fuori dal Comune, a richiesta di altri Enti o di privati. In tal caso il compenso ed ogni condizione saranno concordati fra il Comune, sentito il Direttore della Banda, e chi richiede il Corpo Bandistico, restando a carico del richiedente anche il trasporto ed ogni altra eventuale spesa.

La ripartizione ai bandisti delle somme per i concerti di cui al presente articolo, avverrà in base al secondo comma dell’art. 22.

I concerti compensati a parte non sono computabili agli effetti dell’art.19.

 

Art. 25

 

La Banda deve riunirsi nella apposita sala nei giorni ed ore fissati dal Direttore per le prove. Queste saranno anche nei mesi in cui sono sospesi i concerti ordinari, non meno di tre settimanali, oltre a quelle eventuali, che per necessità venissero ordinate.

Di regola le prove si svolgeranno nelle ore antimeridiane: la durata di ogni prova sarà di almeno due ore.

In via eccezionale, qualche prova può essere ordinata anche di sera.

Le prove possono essere fatte per sezioni o per classe, con le modalità fissate dal Direttore; ma anche in tale caso ciascun bandista dovrà partecipare ad almeno tre prove per settimana.

I singoli bandisti devono ad ogni prova firmare il foglio di presenza, il quale a cura del Direttore, o di chi lo sostituisce, sarà di volta in volta inviato al competente Ufficio del Comune.

 

Art. 26

 

Per i servizi, ai quali la Banda fosse comandata insieme con masse corali o con solisti lirici, le prove d’insieme necessarie, in eccedenza alla tre settimanali obbligatorie, potranno essere computate fino ad un massimo di due concerti, ivi compresa la prova generale e l’esecuzione.

 

Art. 27

 

In ogni concerto e in ogni prova il bandista deve tenere contegno corretto e non può allontanarsi dal suo posto, senza averne ottenuto l’assenso del Direttore.

Durante tali servizi il bandista deve astenersi dal fumare.

 

Art. 28

 

L’archivista custode dipende dal Direttore, dal quale riceve le istruzioni, sia per la custodia dei locali e del materiale della banda, sia per il regolare ordinamento e la conservazione della biblioteca, partiture e parti.

È responsabile di tutto il materiale, degli strumenti e della biblioteca, di cui nessuna parte può essere, neanche momentaneamente consegnata a terzi, senza l’autorizzazione scritta del Direttore.

In particolare l’archivista, prese le istruzioni dal Direttore, provvede a trasmettere il programma musicale di ogni concerto al competente Ufficio del Comune, alla Direzione B.A.I. ed ai giornali cittadini.

Sorveglia il trasporto del materiale, delle partiture per ogni concerto, assicurandosi che nulla manchi.

 

Art. 29

           

L’inserviente coadiuva alle operazioni di trasporto del materiale e degli strumenti di proprietà del Comune occorrenti nei concerti, secondo gli ordini ricevuti dal Direttore.

Il trasporto di tutto il fabbisogno suindicato, deve essere eseguito con la massima cura e precisione e l’inserviente risponde di qualsiasi guasto o mancanza avesse a verificarsi.

Sotto sua direzione e responsabilità assiste anche al trasporto del palco e dei leggii della banda per i singoli concerti.

L’inserviente distribuisce le parti musicali alle prove ed ai concerti ai quali deve essere sempre presente; reca a domicilio dei bandisti gli avvisi e gli ordini, che riceve dal Direttore e dal Comune.

Una volta al giorno si reca dal Direttore per ricevere comunicazioni relative al servizio e deve rispondere ad ogni chiamata.

L’inserviente provvede alla pulizia della sala di prova e dell’archivio e nella stagione invernale al funzionamento delle stufe.

Deve rispetto a tutti i componenti il Corpo Bandistico.