Bande musicali cittadine, b. n. 6, Banda municipale 1982-83, Scioglimento B. Municip. e Istituzione di un centro bibliot. musicale [cartella rossa] |
CAPO II
Personale – Sua assunzione e mantenimento in servizio
Art. 3
Il Direttore ed il Vice Direttore sono assunti in servizio, in seguito a concorso pubblico per titoli e per esami; questi ultimi potranno, a giudizio della Commissione giudicatrice, essere limitati ad una prova pratica di direzione.
Oltre agli altri requisiti richiesti dal regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune, i concorrenti devono essere muniti del diploma di istrumentazione per banda, conseguito in un Regio Conservatorio di musica e in un Istituto musicale pareggiato.
Salve le eccezioni di legge, non può essere nominato chi abbia età superiore agli anni 35.
L’Amministrazione, su proposta della Direzione Belle Arti ed Istruzione potrà affidare le funzioni di Direttore o di Vice Direttore, per incarico biennale rinnovabile, a presone che, con la loro attività bandistica, abbiano dato indiscutibile prova di essere all’altezza dell’incarico loro affidato.
Per il posto di Vice Direttore l’incarico potrà essere anche conferito – previa una prova di direzione – ad uno dei componenti il corpo bandistico di Venezia: in tale caso l’incarico avrà durata di un anno.
Tale incarico potrà essere rinnovato di anno in anno, come pure potrà essere revocato in qualsiasi momento, ad insindacabile giudizio dell’Amm. Com.
Art. 4
I bandisti sono nominati dal Podestà, in seguito a concorso pubblico per titoli ed esami; solo eccezionalmente, su proposta del Direttore e su conforme parere della Direzione Belle Arti ed Istruzione, potrà avvenire mediante concorso interno per esami, al quale saranno ammessi i bandisti di ruolo e, se del caso, anche i provvisori.
Il procedimento del concorso interno è escluso per la nomina ai posti di categoria solisti.
Art. 5
La composizione delle commissioni d’esame per la nomina del personale della Banda Municipale, è così stabilita:
- Per il Direttore ed il Vice Direttore: da cinque membri, fra i quali almeno tre esperti in materia. Un funzionario del Comune di cat. A. fungerà da Segretario relatore.
- Per i bandisti: da tre membri, e cioè un funzionario di cat. A del Comune che fungerà anche da Segretario e relatore, dal Direttore della Banda e da un Professore di strumento affine a quello cui si riferisce il posto messo a concorso.
- La scelta dei membri tecnici sarà fatta con deliberazione Podestarile fra le persone designate dal corrispondente Sindacato Fascista.
I designati debbono essere in numero triplo degli esperti da nominare.
Art. 6
Le norme per gli esami dei candidati sono di volta in volta stabilite dal Podestà, su proposta del Direttore Belle Arti ed Istruzione e sentito il Direttore della Banda Cittadina per i concorsi ai posti di Vice Direttore o di bandista.
Art. 7
I requisiti per la nomina a componente della Banda Musicale Cittadina sono quelli stabiliti dalle disposizioni vigenti e dal regolamento organico per gli impiegati e salariati del Comune.
È altresì necessario il possesso di un grado di cultura e di capacità specifica corrispondenti al posto di cui trattasi.
Il vincolo di parentela con altro dipendente comunale, anche se bandista, non costituisce ostacolo per la nomina a componente del Corpo Musicale.
Art. 8
La nomina dei bandisti si intende sempre fatta, in via di esperimento, per un biennio. Essa acquista carattere di stabilità con la osservanza delle norme di cui al regolamento organico degli impiegati e salariati.
Tuttavia la permanenza in servizio è subordinata a rafferme quadriennali; nel primo quadriennio è computato il biennio di esperimento. Gli eventuali passaggi di categoria non spostano il termine di scadenza dei periodi quadriennali di servizio.
Art. 9
Alla fine di ogni quadriennio, e almeno tre mesi prima della scadenza, e non prima di sei, l’Amministrazione accerta se il bandista conservi la idoneità fisica e quella artistica, relative al posto che egli occupa nell’organico, tenendo conto del suo rendimento durante il servizio precedentemente prestato.
Il bandista, qualora tale accertamento risulti sfavorevole, è dispensato dal servizio con provvedimento deliberato dal Podestà, nel quale deve essere indicata la causa generica della mancata rafferma.
Art. 10
Il bandista può durante il quadriennio essere eccezionalmente dispensato dal servizio in seguito ad accertata insufficienza artistica che lo rende inidoneo al posto ricoperto.
Art. 11
La inabilità fisica del bandista al servizio sarà constatata da apposita Commissione medica nominata dal Podestà.
La inidoneità artistica sarà riconosciuta, su proposta del Direttore della Banda, da una Commissione, composta da un funzionario di cat. A. del Comune e da due Membri tecnici nominati su proposta della Direzione B. A. I. [Belle Arti e Istruz] : il giudizio di tale Commissione sarà definitivo.
Art.12
Il bandista che cessa di appartenere alla Banda, per ragioni di salute o per inidoneità artistica, può essere destinato dal Podestà a ricoprire, alle dipendenze del Comune altro posto, che risulti vacante.
In tale caso il bandista avrà diritto agli assegni del nuovo posto, ivi computata la anzianità del servizio precedentemente prestato, eventualmente integrati alla persona, qualora gli assegni fossero stati minori.
Tale assegno personale sarà assorbito dagli aumenti eventualmente maturabili sull’assegno base inerente al nuovo posto.
Il supplemento di servizio attivo sarà in ogni caso corrisposto nella misura fissata per il nuovo posto occupato.
Qualora il bandista non ottenga la sistemazione di cui al primo comma del presente articolo, il medesimo sarà ammesso a liquidare le competenze economiche, cui abbia diritto.
Art. 13
L’archivista custode viene dal Podestà scelto tra i bandisti, dietro proposta della Direzione B.A.I., sentito il Direttore della Banda.
L’inserviente è nominato dal Podestà in base alle norme fissate per i salariati dal regolamento organico per il personale del Comune.