Asmc, Atti del Consiglio 1896 |
CAPO IV - Delle misure disciplinari e delle punizioni
Art. 25 Le misure disciplinari e le pene sono:
a) l’ammonizione del Presidente
b) la multa che non può essere minore del ventesimo né maggiore del quinto dello stipendio mensile del bandista
c) la sospensione dal servizio, dalle prove e dallo stipendio non inferiore a due giorni e non superiore ad un mese
d) l’allontanamento dal corpo musicale con conseguente rescissione del contratto.
Art. 26 Il bandista che avesse commesso grave insubordinazione verso i preposti del Municipio e del Liceo, verso il Direttore della banda e verso i graduati, od avesse provocato disordini o scandali contro le osservazioni del Direttore della banda e dei graduati, o fosse sceso a vie di fatto con qualche suo collega in presenza del corpo di banda o in divisa, come pure il bandista che avesse assunto impegni con imprese teatrali o con chiunque altro senza la clausola condizionale di cui all’art. 14 o fosse entrato a formar parte di altra banda musicale, sarà allontanato dal corpo musicale.
In tutti questi casi egli incorrerà pure nella perdita dello stipendio mensile in corso e sarà obbligato a consegnare alla Segreteria del Liceo la divisa e l’istrumento per l’acquisto dei quali non avesse saldato il suo conto di debito a meno che non preferisse di saldarlo immediatamente.
Art. 27 Sarà punito colla sospensione dal servizio, dalle prove e dallo stipendio e colla multa corrispondente al decimo dello stipendio mensile il bandista che si fosse recato alle prove o ad un servizio in istato di ubbriachezza o abbandonasse il posto tralasciando di eseguire parte del programma.
Art. 28 Sarà punito colla multa il bandista che manca al pubblico concerto o alla prova senza giustificazione appoggiata a fede medica, come pure il bandista che si rende colpevole di qualunque altra mancanza o disubbidienza, a meno che il Presidente, in vista di circostanze attenuanti, non credesse di infliggergli la semplice ammonizione. In caso di recidiva nella mancanza contemplata in questo articolo, saranno applicabili al bandista le pene di cui all’articolo precedente.
Art. 29 Le punizioni di cui alle lettere b) c) d) dell’art. 25 sono di competenza: la multa del Sindaco, la sospensione e l’allontanamento della Giunta municipale sopra proposta del Consiglio di vigilanza.
In caso di urgenza, il Sindaco o il Presidente del consiglio di vigilanza potranno procedere alla sospensione, salvo riferirne alla Giunta municipale. L’ammonizione è invece di attribuzione del Presidente del Consiglio di vigilanza.
Sta nel potere del Direttore di allontanare dal servizio il bandista che, durante il concerto o le prove disturbasse in qualche modo il buon ordine.
Art. 30 Le discipline e le pene cui sono sottoposti i professori del Liceo saranno applicabili anche al Direttore della banda.
Art. 31 Le multe e trattenute per sospensioni saranno erogate a beneficio dei più meritevoli e più bisognosi fra i componenti il corpo di musica.
Art. 32 Il bandista che per causa di malattia non possa prestare servizio dovrà darne avviso immediato al Direttore della banda, unendo la relativa fede medica. Il Direttore dovrà senza ritardo accertarsi della malattia del bandista, ricorrendo anche all’ufficio d’igiene municipale.
Qualora constasse che il presunto malato fosse fuori casa e prestasse altrove l’opera sua, esso sarà punito colla sospensione.
Art. 33 La malattia che si prolunghi oltre due mesi, obbliga l’ammalato a mettere a suo posto a proprie spese un sostituto di soddisfazione del Direttore. Qualora egli non lo faccia provvederà il Consiglio di vigilanza sopra le proposte del Direttore della banda e sempre a spese del bandista ammalato.
Art. 34 Il Direttore vigilerà che tutti i componenti il corpo di musica adempino [sic] il loro dovere e presenterà rapporto delle eventuali mancanze al Presidente del Consiglio di vigilanza.
I vice-direttori alla loro volta, faranno rapporto al Direttore per le mancanze commesse dai componenti la loro sezione.