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Asmc, Atti del Consiglio 1896

 

 

CAPO III – Del contratto dello stipendio e delle trattenute per divisa ed istrumento

 

Art. 21  Appena il bandista avrà ottenuto la lettera di nomina, dovrà prendere conoscenza di tutto ciò che è prescritto dal presente regolamento e quindi firmare il suo contratto. A tal uopo ciascun musicante riceverà un libretto contenente il regolamento della banda in uno al rispettivo contratto.

Le spese del contratto saranno divise a metà fra il Comune e il bandista.

 

Art. 22  Lo stipendio mensile fissato a tenore della Pianta organica strumentale sarà pagato al bandista posticipatamente l’ultimo giorno del mese.

 

Art. 23  Il bandista sarà sottoposto alla trattenuta di lire cinque mensili per provvista della divisa uniforme fino che abbia estinto il relativo suo debito ed eventualmente ad altra ritenuta di Lire cinque mensili per estinzione del suo debito per acquisto dello strumento.

 

Art. 24  Il Consiglio di Vigilanza, sentiti i Direttori del Liceo e della Banda, indicherà al Municipio la fabbrica per l’acquisto degli strumenti.

Il Municipio potrà indire speciale appalto per la fornitura della divisa.