CAPO II – Degli ordini di servizio, della disciplina e degli obblighi dei bandisti
Art. 7 Il corpo musicale della banda, per quanto concerne gli obblighi di servizio e la disciplina, è sottoposto all’autorità del Municipio e del consiglio di vigilanza e, quanto alla parte artistica, al Direttore del Liceo e al Direttore della banda.
Art. 8 Ogni ordine di servizio verrà trAsmcesso al Direttore della banda a mezzo del bidello che dovrà recarsi due volte al giorno dal Direttore della banda e alla segreteria del Liceo. In caso d’urgenza l’avviso verrà dato dal Municipio direttamente al Direttore della banda.
Art. 9 Il Direttore della banda è obbligato ad approntare ridotti per banda n. 18 pezzi all’anno fra ballabili e pezzi di armonia scelti d’accordo col Direttore del Liceo, i quali andranno a far parte dell’archivio musicale della banda stessa.
Le spese di carta e copiatura sono a carico del Comune.
Art. 10 In caso di assenza o impedimento del Direttore della banda, questi destinerà quale dei due vice-Direttori dovrà sostituirlo, alternando fra essi l’incarico nel modo che crederà più conveniente. Qualora il Direttore fosse nella impossibilità di fare una tale delegazione, la direzione s’intenderà affidata al vice Direttore anziano
Art. 11 Pel servizio di banda e le relative prove ogni bandista deve uniformarsi alle prescrizioni del Direttore della banda, dagli ordini del quale dipende direttamente, e verso cui è tenuto a prestare subordinazione e rispetto.
Art. 12 I bandisti che hanno titolo di solista sono obbligati ad eseguire gli assoli; i sostituti e le parti primarie, sempreché quelli sieno assenti od altrimenti impediti, sono obbligati a supplirli; così pure le seconde parti hanno obbligo alla supplenza delle prime, le terze parti alla supplenza delle seconde e così di seguito.
Art. 13 Quel bandista che si fosse distinto per zelo ed attitudine potrà, anche durante la scrittura su proposta del Direttore della banda e sentito il Direttore del Liceo, essere proposto dal consiglio di vigilanza al Municipio, al posto di altro bandista che si fosse mostrato meno idoneo e che dovrà subentrare nel posto lasciato vacante dal bandista nominato in sua vece. In tal caso dovranno farsi le relative modificazioni in calce ai rispettivi contratti.
Art. 14 I musicanti non possono addivenire ad alcun contratto colle imprese dei teatri e di pubblici spettacoli, né con chicchessia, se non con la clausola condizionale: «salvi i miei impegni come musicante della banda cittadina di Venezia».
Non possono poi in via assoluta far parte di altra banda musicale.
Art. 15 In tutti i servizi ordinati ad intera o metà banda, i bandisti devono trovarsi al posto all’ora stabilita anche in caso di cattivo tempo, riparando, se il bisogno lo richiede, nel sito più vicino dove attenderanno un’ora, trascorsa la quale il Direttore della banda, per la insistenza del cattivo tempo e sotto la sua responsabilità, potrà sospendere il concerto.
Qualora il cattivo tempo sopraggiunga durante la esecuzione del programma, il Direttore della banda, prima di sciogliere la riunione, ordinerà che per mezz’ora tutti riparino nel luogo suddetto.
Nei concerti in piazza, il punto di ritrovo e di riparo, in casi di cattivo tempo, sarà l’atrio del palazzo reale; trattandosi di concerti in altre località, il maestro, invitando i bandisti, indicherà di volta in volta il punto di ritrovo.
Se i bandisti si allontanassero prima dell’ora dovranno supplire con un altro concerto.
I concerti di una sola sezione di banda saranno considerati come mezzo concerto.
Art. 16 I bandisti devono intervenire ai concerti d’obbligo a banda intera, nei giorni, luogo ed ora fissati dal Municipio. I concerti d’obbligo annuali saranno 125, senza distinzione tra ordinari e straordinari. Essi saranno poi distribuiti durante l’anno secondo le prescrizioni che il Municipio farà note, in via ordinaria al Direttore, mese per mese.
Art. 17 La durata di un concerto non potrà essere minore di ore due, né oltrepassare le tre ore. Dopo le prime tre ore, ogni ora sarà valutata come mezzo concerto.
Art. 18 I concerti fuori obbligo saranno retribuiti con lire 150 se ad intera banda e con lire 75 se a metà banda; l’importo verrà diviso tra i bandisti intervenuti in proporzione dei relativi stipendi.
Art. 19 La banda dovrà riunirsi nell’apposita sala nei giorni ed ore fissate dal Direttore per le prove, le quali non saranno meno di tre per settimana, oltre a quelle eventuali che per necessità venissero ordinate. Queste prove potranno anche essere fatte per sezione o per classe. Ogni singola prova non durerà più di due ore.
Art. 20 In ogni concerto ed in ogni prova il bandista deve tenere corretto contegno e non gli sarà premesso allontanarsi dal suo posto senza averne chiesto ad ottenuto l’assenso dal Direttore.
Dovunque egli trovisi in divisa deve sempre riconoscere e salutare i suoi superiori.